STATUTO DELLA “FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLE MARCHE” E.T.S.

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Art. 1 DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

E’ costituita, ai sensi degli art. 14 e ss. del codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche detto CTS o Codice del Terzo Settore), la “FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLE MARCHE” O.N.L.U.S.- E.T.S.

La Fondazione continuerà ad utilizzare l’acronimo O.N.L.U.S. e ad applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460/1997 fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche detto RUNTS), in base a quanto disposto dall’art. 104, commi 1 e 2, del CTS e dall’art.5-sexies del D.L. n. 148/2017.

La Fondazione integrerà automaticamente la propria denominazione con l’acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore) in luogo di O.N.L.U.S. al verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 104, comma 2, del CTS e all’iscrizione nel RUNTS, da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione al pubblico.
La “FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLE MARCHE” O.N.L.U.S. – E.T.S. ha sede nel Comune di Ancona, ha durata illimitata e si estingue per le cause previste dalla legge o per delibera dell’assemblea con conseguente devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell’art. 12 del presente statuto.

Art. 2 SCOPI E ATTIVITA’

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e democratica. Persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La Fondazione si propone, infatti, di svolgere attività di solidarietà sociale a favore di soggetti svantaggiati che accedono al SSR, sia in via diretta che attraverso un’opera di supporto all’attività istituzionale dell’Azienda Ospedaliera denominata “Azienda ospedaliero – universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° – G. Salesi G. M. Lancisi “di seguito detta “Ospedali Riuniti di Ancona (OORR)”.
Per il perseguimento dei suoi fini la Fondazione svolge in via principale le seguenti attività, tutte riconducibili alle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del CTS:

In particolare la Fondazione si propone di svolgere:
a) supporto all’impegno degli OO.RR. per migliorare la qualità nell’assistenza e del soggiorno di pazienti disagiati e/o in condizioni svantaggiose e delle loro famiglie, in particolare per i soggetti che provengono da fuori regione o extracomunitari, per portatori di handicap fisici o psichici, per anziani soli, attraverso progetti di sostegno e accoglienza (attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 117/2017);
b) sostegno ai progetti di informazione e formazione per i cittadini e per i caregivers al fine di migliorare l’assistenza dei pazienti dopo la dimissione (attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. c), D.Lgs. 117/2017);
c) sostegno alla formazione e alla preparazione di personale specializzato da utilizzare esclusivamente all’interno dell’organizzazione per il perseguimento delle proprie attività solidaristiche (attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 117/2017);
d) sostegno alla nascita e allo sviluppo di progetti di medicina umanitaria a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nei quali l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona (OO.RR.) e i suoi operatori siano coinvolti; (attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. h), D.Lgs.117/2017);
e) contributo all’approfondimento e alla sperimentazione di metodiche e programmi terapeutici idonei a garantire una migliore qualità della vita e migliore assistenza per i pazienti affetti da patologie invalidanti (attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. h), D.Lgs. 117/2017);
f) sviluppo di programmi di ricerca, svolti in forma indiretta, per la cura di pazienti affetti da malattie rare non oggetto di sufficiente attenzione dall’industria farmaceutica (attività di cui all’art. 5, comma 1, a lett. h), D.Lgs. 117/2017);
g) organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale (attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 117/2017);
h) gestione di case di accoglienza, anche acquisite a titolo di proprietà, al fine di soddisfare i bisogni sociali, sanitari dei soggetti e loro familiari fruitori dei servizi degli Ospedali Riuniti di Ancona (attività di cui all’art. 5, comma 1, lett. q), D.Lgs. 117/2017).

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell’ambito dei settori di cui all’art. 10, lettera a), settori 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
La Fondazione ha l’esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto ad esse, ai sensi dell’art. 6 CTS, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ALLEGATO “B” all’atto n. 4524 della raccolta
La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sopra richiamate, sotto qualsiasi forma anche organizzata e continuativa e mediante la sollecitazione del pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal
Consiglio di Amministrazione.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà entrare, con delibera assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, a far parte di altri Enti del Terzo Settore.

Art. 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalla quota versata dai fondatori.

Successivamente tale patrimonio potrà essere incrementato:
– dal contributo d’ingresso dei Sostenitori,
– da contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche di diritti d’autore) da parte di enti o privati, o da acquisizioni operate dalla Fondazione;
– da eventuali contributi pubblici;
– da contributi annuali eventualmente dovuti dai Sostenitori sulla base di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamenti rispetto al valore del Fondo di dotazione iniziale.
In caso di riduzione del patrimonio minimo di oltre un terzo in conseguenza di perdite la Fondazione dovrà deliberare la ricostituzione oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente, ai sensi dell’art. 22, comma 5, CTS.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La Fondazione provvederà alle spese per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei propri scopi sia con le rendite dei beni di cui sopra, sia attraverso l’apporto dell’Azienda OORR consistente nell’utilizzo in forma gratuita di strutture e di attrezzature dell’Ospedale – come da determina del Direttore Generale del 22 ottobre 2018, n. 844/DG – sia con eventuali altri contributi di Amministrazioni, di Enti pubblici e privati.

Art. 4 COMITATO DEI GARANTI

La Fondazione, a richiesta di almeno i 2/3 (due terzi) dei Fondatori e dei Sostenitori complessivamente considerati, può essere posta sotto la tutela morale di un Comitato di Garanti con la funzione di Comitato Etico costituito da 3 (tre) membri – dei quali, almeno uno, di sesso femminile – nominati dall’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori stessi.
Il ruolo di Garante è incompatibile con l’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di controllo e/o di Revisione legale.

Art. 5 COMPOSIZIONE

La “FONDAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLE MARCHE” O.N.L.U.S. – E.T.S. è costituita da:
– Fondatori;
– Sostenitori;
– Soci onorari.
Sono Fondatori: Gino Tosolini (deceduto), Nadia Storti, Paolo Galassi, Vincenzo Lombardo, Fulvio Borromei.

Sono Sostenitori i soggetti, pubblici o privati, persone fisiche e giuridiche, che con il loro contributo, finalizzato al perseguimento delle finalità della Fondazione, abbiano aderito successivamente alla sua costituzione.

La richiesta di ingresso quale Sostenitore è libera.
La Fondazione non fa distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali nell’accettazione della richiesta pervenuta.
La richiesta va inoltrata al Consiglio di Amministrazione versando congiuntamente il contributo di ingresso nella misura determinata, anno per anno, dallo stesso.
La richiesta deve contenere l’impegno ad osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta, sulla richiesta nella prima seduta successiva alla presentazione della stessa, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte dalla Fondazione.
La deliberazione circa la richiesta deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

In caso di diniego, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della richiesta e comunicarla all’interessato con indicazione delle modalità per il recupero del contributo di ingresso versato.
L’interessato può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle richieste non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Le delibere di accettazione sono immediatamente efficaci.
Il Sostenitore ha diritto di voto in assemblea e il Sostenitore maggiore di età ha anche il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore si perde nei seguenti casi:
a) comportamenti che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Fondazione;
b) svolgimento di attività incompatibili con i principi statutari;
c) inosservanza dello Statuto;
d) inosservanza delle delibere degli organi istituzionali della Fondazione;
e) mancato versamento del contributo di ingresso;
f) mancato versamento della contribuzione annua, ove fissata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non potrà comunque essere sottoposta a direzione, coordinamento e controllo da parte di enti pubblici o di altri enti di cui all’art. 4, comma 2, CTS.
Sono Soci Onorari le persone fisiche nominate tali dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, persone che si sono distinte per attività svolte a favore della Fondazione.
Per i Soci onorari, a meno che non appartengano alla categoria dei Sostenitori o Fondatori, non operano i diritti e doveri di cui al successivo art. 6.

Art. 6 DIRITTI E DOVERI DEI FONDATORI E SOSTENITORI

Ogni Fondatore e Sostenitore ha diritto di:
a) essere informato sulle attività della Fondazione;
b) partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;
c) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio di Amministrazione;
d) esaminare i libri sociali.
Ogni Fondatore e Sostenitore ha il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita della Fondazione;
b) attenersi allo Statuto e agli eventuali regolamenti interni;
c) rispettare le risoluzioni prese dagli organi della Fondazione;
d) non compiere atti contrari agli scopi della Fondazione;
e) non compiere atti lesivi degli interessi della Fondazione;
f) versare la quota di contribuzione annua ove deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
g) versare la quota iniziale di sottoscrizione.

Art. 7 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:
– l’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori;
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– l’Organo di Controllo;
– l’Organo di Revisione Legale, se nominato.

Le cariche sociali, ivi comprese quelle di cui all’art. 9 e gli incarichi di cui al successivo art. 12, 3° comma, sono svolte a titolo gratuito.
E’ previsto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’ufficio, ma non è previsto alcun compenso, ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo nei limiti di cui all’art. 34, comma 2, CTS.

Art. 8 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente della Fondazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale o ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Fondatori e dei Sostenitori.

L’assemblea ordinaria delibera:
a) sulla relazione del Consiglio di Amministrazione relativa all’attività svolta dalla Fondazione;
b) sul bilancio dell’esercizio sociale;
c) sulla nomina e revoca dell’Organo di controllo, determinando il numero dei suoi componenti;
d) sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero;
e) sulla responsabilità dei componenti degli organi della Fondazione e sull’azione di responsabilità nei loro confronti;
f) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Fondatori e Sostenitori complessivamente considerati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. In ogni caso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno i 2/3 (due terzi) dei Fondatori e dei Sostenitori complessivamente considerati e delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto;
b) sull’eventuale scioglimento della Fondazione, sulla trasformazione, fusione e scissione.

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei Fondatori e Sostenitori complessivamente considerati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita quando è presente almeno 1/3 dei Fondatori e Sostenitori complessivamente considerati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria avviene mediante lettera raccomandata, fax o e-mail o posta elettronica certificata se posseduta.
L’avviso deve essere inviato ai Fondatori e Sostenitori almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo di convocazione nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti i Fondatori e Sostenitori. Ogni Fondatore e Sostenitore ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Fondatore o Sostenitore tramite delega da conferirsi per iscritto.

Ogni Fondatore o Sostenitore non può ricevere più di n. 3 deleghe.
Non si possono conferire deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione.
Nelle delibere riguardanti la loro responsabilità i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti. In loro assenza, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.
Le Assemblee sono verbalizzate da un segretario.
I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea e inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

Art. 9 PRESIDENTE EMERITO E PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Emerito è eletto dalla Assemblea dei Fondatori e Sostenitori su proposta del Consiglio di Amministrazione e deve aver rivestito la carica di Presidente della Fondazione.

E’ Presidente Onorario della Fondazione quella personalità, alla quale l’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, abbia conferito tale qualifica.
La carica di Presidente Emerito e di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona. Le dette cariche onorifiche s’intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori.

Il Presidente Emerito ed il Presidente Onorario non hanno poteri rappresentativi e, ove non rivestano la carica di Consiglieri, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei soci Fondatori e Sostenitori, può essere delegato a svolgere istituzionalmente affari specifici.
Il Presidente è nominato, dall’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni vengono svolte da uno dei due Vice Presidenti.

Art. 11 VICE PRESIDENTE VICARIO E VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente Vicario, o in caso di suo impedimento l’altro Vice Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni o quando sia delegato dal Presidente a sostituirlo.
Il solo intervento del Vice Presidente Vicario o del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente (ed eventualmente anche del Vice Presidente Vicario) o del conferimento della delega.

Art. 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e, oltre a questo, di un numero, sempre pari, di membri da un minimo di quattro ad un massimo di quattordici, nominati dall’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.
Nella sua prima riunione, su proposta del Presidente, elegge tra i consiglieri due Vice Presidenti. Il Presidente sceglie tra i due eletti il Vicario.

Può nominare, anche all’esterno del Consiglio, le seguenti figure, determinandone le funzioni con appositi regolamenti:
1) Il Direttore scientifico ed il Vice Direttore scientifico, che coadiuva il primo nelle sue funzioni e lo sostituisce, in caso di suo impedimento;
2) Il Responsabile degli affari legali;
3) il Responsabile delle comunicazioni e dei rapporti con i media;
4) il Responsabile del sito web della Fondazione e dei social;
5) il Responsabile degli eventi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare amministratori delegati ai quali attribuire specifiche funzioni legate all’attività istituzionale della Fondazione.
Al Consiglio di Amministrazione spetta l’amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al consiglio stesso.

E’ riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre i bilanci ed i regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Fondatori e Sostenitori.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti ogni volta che uno di essi lo ritenga opportuno, su indicazione di un terzo dei consiglieri o quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Fondatori e Sostenitori complessivamente considerati.

La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare ad ogni consigliere a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, o posta elettronica certificata se posseduta, entro otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvi motivi di urgenza.
In caso di comprovata urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso di 2 giorni.

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della convocazione, nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità la deliberazione è respinta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti. In assenza degli stessi, dal consigliere più anziano.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate da un segretario. I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario della riunione e inseriti nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’organo amministrativo.

È prerogativa del Consiglio di Amministrazione:
a) organizzare le attività istituzionali;
b) deliberare in merito alle spese ordinarie e straordinarie;
c) approvare eventuali regolamenti interni;
d) approvare i bilanci da sottoporre all’assemblea ordinaria;
e) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 CTS, eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
f) approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all’assemblea straordinaria;
g) approvare l’importo del contributo annuale;
h) esaminare e deliberare sulle richieste di ingresso a Sostenitore;
i) deliberare circa l’eventuale perdita della qualifica di Sostenitore;
l) gestire la Fondazione secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea;
m) deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione in altri Enti del Terzo Settore;
n) svolgere ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Art. 13 BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, sostenitori e soci onorari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri di organi della Fondazione, anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre O.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura, come previsto dall’art. art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 460/1997, finché applicabile.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

L’Organo di controllo è nominato dall’assemblea ed è costituito da un controllore unico o da un collegio di controllori composto da 3 controllori effettivi e 2 supplenti. In caso di nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. I supplenti entrano in carica automaticamente in caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’organo di controllo.

I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 c.c. devono essere scelti tra le categorie di cui all’art. 2397 comma 2 c.c.. In caso di organo collegiale tali requisiti devono essere
posseduti da almeno un componente.
L’Organo di controllo dura in carica per 3 esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora all’Organo di controllo sia attribuita anche la funzione di revisione legale, esso è composto da un controllore unico (e da un controllore supplente) o da un collegio di tre controllori e due controllori supplenti tutti iscritti nell’apposito registro.
In caso contrario, la funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Art. 15 SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore indicati in sede di assemblea straordinaria.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la normativa vigente, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità all’art. 10, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 460/1997, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi fini analoghi o a fini di pubblica utilità, secondo delibera dell’assemblea straordinaria, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice Civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, finché applicabile, al D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

FIRMATO: MARISA CARNEVALI – RENATO BUCCI (IMPRONTA SIGILLO)